Consolidamento strutturale


Benefici economici:

  • Massima spesa agevolabile: € 96.000
  • Percentuale di detrazione: da 50% a 85%
  • Limite di detrazione: da € 48.000 a € 81.600

Requisiti minimi di accesso:

  • Immobile esistente
  • Immobile situato in zona di classe sismica geografica 1, 2 o 3
  • Ai fini della detrazione, il beneficiario deve avere sede/residenza fiscale in un comune italiano
  • Limite di spesa

    Singole unità immobiliari

    € 96.000

    Interventi su parti comuni dell’edificio

    Il limite di € 96.000 per le spese relative agli interventi sulle parti comuni dell’edificio va considerato in modo autonomo rispetto alle singole unità immobiliari. Le percentuali di detrazione si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, considerando a tal fine anche le pertinenze accatastate autonomamente. Ciascun beneficiario calcolerà poi la detrazione considerando la spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.


    N.B. il limite di € 96.000 rimane invariato anche se le spese, relative allo stesso intervento, sono sostenute in anni diversi. E' necessario considerare le spese sostenute l'anno precedente.
  • Detrazione

    Singole unità immobiliari

    • Nessun passaggio di classe di rischio: 50% 
    • Passaggio ad 1 classe di rischio inferiore: 70%
    • Passaggio ad 2 classi di rischio inferiori: 80%

    Interventi su parti comuni dell’edificio

    • Nessun passaggio di classe di rischio: 50% 
    • Passaggio ad 1 classe di rischio inferiore: 75% 
    • Passaggio ad 2 classi di rischio inferiori: 85%

  • Scadenza

    31 Dicembre 2024

  • Metodo di godimento

    • Detrazione fiscale in 5 rate annuali;

    Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014).

    • Sconto in fattura (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023;
    • Cessione del credito (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023.

     

  • Visto di conformità per cessione del credito e sconto in fattura

    NOVITA’ SULLO SCONTO IN FATTURA E SULLA CESSIONE DEL CREDITO

    Con la pubblicazione del D.L. 11 novembre 2021 n.157 (c.d. decreto “Antifrode”) è da subito operativa l’estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie. Inoltre, con il provv. n. 312528 del 12 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

    Nel dettaglio, il decreto “Antifrode”, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, dispone che:

    – il contribuente richieda il visto di conformità;

    – i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute.

    Le disposizioni introdotte entrano in vigore dal 12 novembre 2021.

    Questo comporta, ad esempio per le spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che probabilmente scenderà poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), che tutte le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito che saranno esercitate da qui in avanti, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

    L’attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d’ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.

    PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA E DELLA CESSIONE DEL CREDITO

    Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, il soggetto incaricato all’apposizione del visto di conformità deve procedere all’invio della comunicazione mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Il visto di conformità può essere rilasciato dai seguenti soggetti:

    1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché’ gli iscritti nel registro dei revisori legali;
    2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
    3. i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri CAF.

    CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

    L’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni presentate in generale ai fini delle cessioni dei crediti fiscali, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni relative alle opzioni cessione del credito/sconto in fattura ex art.121 (Superbonus e altri Bonus edilizi) e 122 del medesimo decreto legge 34/2020.

    La sospensione preventiva delle comunicazioni opera nel caso in cui queste ultime presentino specifici “profili di rischio”, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a:

    1. coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    2. dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    3. analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

    Se non vengono confermati i rischi o sono decorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa è efficace.

  • Tipologie di interventi

    Sono agevolati gli interventi locali e/o globali mirati al miglioramento del comportamento sismico dell’edificio anche dove questi non determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico superiore.

    Gli interventi agevolabili volti all’adozione di misure sismiche comportano l’esecuzione di opere per la:

    1. messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali dell’edificio;
    2. manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria al completamento dell’opera avente finalità antisismiche;

    CASI PARTICOLARI: Interventi di demolizione e ricostruzione

    E’ possibile usufruire dell’agevolazione anche per gli interventi antisismici che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici, a condizione che vi sia una reale ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. Si configura come ristrutturazione:

    1. la demolizione con ristrutturazione che comporta un aumento di volumetria al solo fine dell’adeguamento alla normativa antisismica;
    2. la demolizione con ricostruzione in sedime in parte differente, con ampliamento, mantenendo inalterata la volumetria.

  • Esempi di interventi tecnici

    La categoria d’opera in oggetto comprende interventi capaci di migliorare le prestazioni strutturali dell’edificio in risposta all’azione sismica tramite, ad esempio, l’irrigidimento scatolare del corpo di fabbrica, la redistribuzione dei carichi alle fondazioni, la costituzione di telai reticolari indeformabili.

    Si riportano a fine esplicativo e non esaustivo i seguenti interventi:

    1. Legatura di setti murari attraverso tiranti;
    2. Realizzazione di cordolo sommitale in cemento armato mirato a ridurre il rischio di ribaltamento delle pareti in muratura dovuto alla forza spingente di un tetto a falda;
    3. Posa di intonaco strutturale su involucro in muratura;
    4. Sostituzione di copertura in cemento armato con copertura in legno mirata alla riduzione della massa del corpo di fabbrica;
    5. Realizzazione di catene su coperture in legno a falde mirata a ridurre l’effetto spingente del tetto.

  • Spese agevolabili

    Tutte le spese sostenute per gli interventi antisismici:

    • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (es. classificazione e verifica sismica degli edifici oggetto dell’intervento);
    • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
    • le spese per l’acquisto dei materiali e le spese relative all’esecuzione degli interventi antisismici;
    • le spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera;
    • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
    • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
    • l’imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
    • gli oneri di urbanizzazione;
    • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori

  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute per interventi di “sismabonus” sono detraibili in base al principio:

    • di cassa*: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973.  Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico  bancario o postale con il relativo riferimento normativo.
    • di competenza**: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. ATTENZIONE! L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.)


    * Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore. **Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
  • Interventi superiori a euro 70.000

    Dal 27 maggio 2022, le imprese che effettuano opere di importo superiore a 70.000 euro devono indicare nell’atto di affidamento che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81:

    Per lavori edili si intendono quelli riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovverosia:

    • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
    • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
    • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
    • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
    • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile,
    • scavi, montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

    È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

    Per approfondimenti consultare Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2022

  • Obblighi documentali

    • Copia dell’asseverazione del progettista della classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. Il progetto degli interventi, contenente
      l’asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
    • Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori. In assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
    • Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
    • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
    • Se l’impresa adotta la contabilità semplificata occorre conservare il bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    • Altra documentazione relativa alle spese riferite all’intervento (ad esempio per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
    • Copia dell’attestazione del direttore dei lavori e del collaudatore statico (ove previsto) della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato come asseverato dal progettista. Le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali;
    • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito);
    • Copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
    • Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente (caso particolare).
    • Per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio:
      • Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione; in assenza di amministratore, è richiesta tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta; in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

  • Cumulabilità con altre agevolazioni

    Il Sisma bonus non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse finalità, sulla base di norme specifiche per interventi in aree colpite da eventi sismici (cfr. comma 3, art. 1 della Legge n. 232/2016).

    Se le opere per le quali si intende fruire del “Sisma bonus” sono eseguite congiuntamente ad opere di riqualificazione energetica (agevolabili ai sensi della legge n. 296/2006) è possibile considerare autonomo limite di spesa, nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalla norma di riferimento.

    Il Sisma bonus è cumulabile con gli interventi di Ecobonus sulle parti comuni degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2,e 3 congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Spetta una detrazione nella misura:

    • dell’80 %, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
    • dell’85 %, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

  • Deducibilità dei costi sostenuti e rimasti effettivamente a carico del beneficiario dell'agevolazione

    Affinchè i costi relativi alla ristrutturazione o manutenzione delle unità immobiliari (proprie o di terzi) connessi agli interventi agevolati siano deducibili devono presentare un nesso di causalità (anche potenziale o di prospettiva) con l’attività svolta dal proprietario/conduttore dell’unità immobiliare oggetto di intervento. Deve, quindi, essere verificata la sussistenza di un legame non generico tra la spesa sostenuta e l’attività svolta dal beneficiario da ricercare nel contenimento dei suoi costi di approvvigionamento dei combustibili per il riscaldamento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi ovvero il miglioramento in termini di vivibilità e/o riduzione dei rischi per le persone che utilizzano l’unità immobiliare nello svolgimento dello loro mansioni. La deducibilità del costo non condiziona la fruibilità della detrazione legata solamente al tipo di intervento effettuato.

A chi puoi rivolgerti