Sostituzione impianti termici con pompa di calore


Benefici economici:

  • Massima spesa agevolabile: € 46.154
  • Percentuale di detrazione: 65%
  • Limite di detrazione: € 30.000

Requisiti minimi di accesso:

  • Immobile esistente
  • Immobile deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria)
  • Ai fini della detrazione, il beneficiario deve avere sede/residenza fiscale in un comune italiano
  • Scadenza

    31 Dicembre 2024

  • Metodo di godimento

    • Detrazione fiscale in 10 rate annuali di pari importo

    Esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 a 89, Legge n. 190/2014);

    • Sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi  (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023;
    • Cessione del credito  (anche per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva). Opzione non esercitabile per gli interventi iniziati a partire dal 17 febbraio 2023.

  • Interventi agevolabili

    Gli interventi agevolabili consistono nella sostituzione parziale o integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza la produzione di acqua calda sanitaria (ovvero destinata all’igiene umana) e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi certi requisiti tecnici di cui all’allegato F del D.M. del 6 agosto 2020. In caso edifici con più unità immobiliari sono agevolabili gli interventi che comportano la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. Non sono agevolabili gli interventi che comportano la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. Quando sia tecnicamente possibile, vanno installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione:

    1. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
    2. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
    3. degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
    4. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

  • Requisiti dell'intervento

    • L’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
    • Le pompe di calore possono essere alimentate ad elettricità ovvero a gas. Quelle elettriche devono rispettare la norma UNI EN 14511. Le pompe a gas potranno essere “ad assorbimento” ovvero “a motore endotermico” e dovranno rispettare rispettivamente la norme UNI EN 12309-2015 e UNI EN 16905;
    • Le pompe di calore elettriche installate devono avere un coefficiente di prestazione istantanea COP (cioè il rapporto tra quanta energia termica produce la pompa rispetto a quella elettrica impiegata) almeno pari a quelli indicati dalla tabella 1 dell’allegato F del D.M. del 06 agosto 2020. Il COP della  pompa di calore deve essere espressamente dichiarato e garantito dal costruttore della pompa stessa nel rispetto della normativa UNI  EN 14511;
    • Le pompe di calore a gas istallate a seconda del meccanismo di funzionamento devono avere un coefficiente di prestazione istantanea GUEh almeno pari a quelli indicati dalla tabella 2 dell’allegato F del D.M. del 6 agosto 2020. In ogni caso, le pompe di calore a gas devono avere un indice di efficienza energetica GUEc almeno pari a 0,6. Il GUEh delle pompe di calore a gas ad assorbimento deve essere espressamente dichiarato e garantito dal costruttore della pompa stessa nel rispetto della normativa UNI EN 12309-2015. Le loro emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO2) devono essere calcolate secondo le disposizioni europee e inferiori a 120 mg/kWh. IL GUEh della pompa di calore a gas  a motore endotermico deve essere espressamente dichiarato e garantito dal costruttore della pompa stessa nel rispetto della normativa UNI EN 16905. Le loro emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO2) devono essere calcolati secondo le disposizioni europee e inferiori a 240 mg/kWh;
    • A prescindere dalla fonte utilizzata per il loro funzionamento se le pompe di calore sono dotate di variatore di velocità (inverter o altra tecnologia), i coefficienti di prestazione da rispettare sono ridotti del 5%;
    • La potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell’art. 5 del DPR n. 412/93.

  • Spese ammesse

    • Le spese per lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
    • Le spese di fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche necessarie per l’intervento;
    • Le spese per le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
    • Le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
    • Prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati ( per esempio la prestazione professionale del direttore lavori ovvero quella per la redazione dell’asseverazione) sia quelle richiesta per fruire del beneficio;
    • Imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), imposta di bollo, imposte per i titoli abilitativi;
    • Opere provvisionali e accessorie.

  • Criteri di imputazione spese

    Le spese sostenute per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza sono detraibili in base al principio:

    • di cassa*: per le imprese in contabilità semplificata, anche nel caso in cui abbiano esercitato l’opzione per il “registrato” di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973.  Tali soggetti devono pagare le spese obbligatoriamente con il bonifico  bancario o postale con il relativo riferimento normativo.
    • di competenza**: per i soggetti titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. L’agevolazione non è condizionata dal metodo di pagamento utilizzato (es. assegno, contanti, bonifico, ecc.).

    *Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore **Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione” l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.


    *Nel caso specifico del pagamento mediante bonifico, le spese si devono considerare sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore **Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione” l’imputazione delle spese segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
  • Documentazione da trasmettere

    “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web (https://detrazionifiscali.enea.it).

    La compilazione e la firma da parte di un tecnico abilitato è necessaria nei casi in cui è prevista l’asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell’installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8 D.lgs. 192/05 e successive modificazioni.

  • Interventi superiori a euro 70.000

    Dal 27 maggio 2022, le imprese che effettuano opere di importo superiore a 70.000 euro devono indicare nell’atto di affidamento che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81:

    Per lavori edili si intendono quelli riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovverosia:

    • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
    • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
    • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
    • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
    • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile,
    • scavi, montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

    È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

    Per approfondimenti consultare Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2022

  • Documentazione da conservare

    • Ove previsto, dalle norme edilizie, la relazione tecnica dei progettisti di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente depositata all’inizio dei lavori presso il Comune in cui è sito il fabbricato oggetto dell’intervento;
    • Originale della Scheda descrittiva dell’intervento costituita dalla Scheda informativa di cui all’allegato D del D.M. del 6 agosto 2020, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e se richiesto dal tecnico abilitato. La compilazione e la firma da parte di un tecnico abilitato è necessaria nei casi in cui è prevista l’asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell’installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8 D.lgs. n. 192/05 e successive modificazioni. Per tecnico abilitato si intende soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
    • Asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, in cui viene attestato che l’istallazione di impianti dotati di pompe di calore rispondono ai requisiti tecnici in termini di coefficienti di prestazione come indicati nell’allegato F del D.M. del 6 agosto 2020 e comprendente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione all’intervento agevolato. Se l’impianto di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all’allegato F, l’asseverazione evidenzia  che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Insieme alla asseverazione va redatto il computo metrico;
    • La dichiarazione del fornitore che attesta quale sia la potenza termica utile delle pompe di calore  (maggiore minore uguale  a 100 kW);
    • Se la dichiarazione del fornitore attesta che le pompe di calore di potenza termica utile inferiore o uguale a 100 kW alle condizioni di temperatura cui all’allegato F, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui all’allegato F;
    • Schede tecniche delle pompe di calore istallate;
    • La certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell’asseverazione;
    • Copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di climatizzazione invernale ai sensi del D.M. n. 37/08 e libretto di impianto;
    • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
    • Se l’impresa adotta la contabilità semplificata occorre conservare il bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    • Altra documentazione relativa alle spese riferite all’intervento (ad esempio per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
    • Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;
    • Dichiarazione del proprietario di consenso agli interventi eseguiti dal detentore.
    • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito);
    • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

    Per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio:

    Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione, sarà necessario conservare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta inclusa copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione della spesa. In mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;

  • Cumulabilità con altre agevolazioni

    ECOBONUS e BONUS FACCIATE: se l’intervento  realizzato comprende prestazioni riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad esempio alcune spese rientrano nel Bonus facciate e altre nell’Eco bonus, il contribuente può usufruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che le spese siano contabilizzate distintamente con espresso richiamo alla normativa di riferimento e sempre che siano rispettati i relativi requisiti e adempimenti previsti. A titolo esemplificativo, nel caso in cui sull’involucro dell’edificio vengano effettuati interventi sulla parte opaca della facciata esterna, e anche interventi  di isolamento della parte restante dell’involucro, il primo intervento usufruirà dell’agevolazione del Bonus Facciate mentre il secondo intervento sarà ammesso all’Ecobonus.

    ATTENZIONE! Nel caso di lavori effettuati nell’ambito di un condominio, ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del Bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini; ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

    ECOBONUS e SISMA BONUS: Se le opere per le quali si intende fruire del “Sisma bonus” sono eseguite congiuntamente ad opere di riqualificazione energetica (agevolabili ai sensi della legge n. 296/2006) è possibile considerare autonomo limite di spesa, nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalla norma di riferimento.

    ECOBONUS CON ALTRE AGEVOLAZIONI:

    1. La detrazione d’imposta “Ecobonus” non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali;
    2. Dal 3 gennaio 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è cumulabile  con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni che non prevedano l’incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità. Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali;
    3. Con riferimento specifico ai certificati bianchi, essi non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l’accesso a:
    1. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
    2. contributi in conto interesse;
    3. detassazione del reddito d’impresa e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i crediti di imposta riguardanti l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti è ridotto del 50%. Non essendo l’incentivo “Ecobonus” una detassazione del reddito d’impresa o un credito d’imposta, ma una detrazione d’imposta, i progetti di efficientamento energetico che consentirebbero all’impresa di ottenere i certificati bianchi NON POSSONO godere neppure parzialmente di detrazione “Ecobonus”. Ecobonus e certificati bianchi sono quindi alternativi.


  • Deducibilità dei costi sostenuti e rimasti effettivamente a carico del beneficiario dell'agevolazione

    I costi relativi alla ristrutturazione o manutenzione delle unità immobiliari (proprie o di terzi) connessi agli interventi agevolati siano deducibili devono presentare un nesso di causalità (anche potenziale o di prospettiva) con l’attività svolta dal proprietario/conduttore dell’unità immobiliare oggetto di intervento. Deve quindi essere verificata la sussistenza di un legame non generico tra la spesa sostenuta e l’attività svolta dal beneficiario da ricercare nel contenimento dei suoi costi di approvvigionamento dei combustibili per il riscaldamento dell’unità immobiliare oggetto degli interventi ovvero il miglioramento in termini di vivibilità e/o riduzione dei rischi per le persone che utilizzano l’unità immobiliare nello svolgimento dello loro mansioni. La deducibilità del costo non condiziona la fruibilità della detrazione legata solamente al tipo di intervento effettuato.

  • ESG - Impatto ambientale

    La sostituzione di impianti termici con pompa di calore in un immobile già esistente contribuisce alla riduzione dell’utilizzo di combustibili e, di conseguenza, ha un impatto ambientale positivo in termini di minori emissioni di CO2 generate dai fabbricati d’impresa.

    Il minor impatto ambientale derivante dalla sostituzione di impianti termici con pompa di calore deve essere valutato considerando sia le caratteristiche complessive dell’immobile sia gli effetti di tutti gli interventi effettuati sullo stesso capaci di contribuire complessivamente alla riduzione delle emissioni.

    Ai fini della rendicontazione di sostenibilità definita dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), l’intervento di sostituzione di impianti termici con pompa di calore può quindi rappresentare un’iniziativa da includere nel piano di transizione. Il singolo intervento non ha sicuramente un impatto significativo in termini di minori emissioni. Deve essere valutato in ottica di insieme con altri interventi di riqualificazione energetica per avere la dimensione esatta del risparmio energetico ottenuto.

A chi puoi rivolgerti