PUBBLICATO IL 12 Gennaio 2024

Bonus barriere architettoniche: le novità del 2024

L’articolo 3 del decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023 ,  modifica la norma delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto Rilancio n. 34/2020.

Il nuovo comma 1 dell’art. 119- ter prevede che:

“Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.”

Dal 1° gennaio 2024 quindi, nel bonus del 75 per cento per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano esclusivamente i lavori relativi a:

  • scale,
  • rampe,
  • ascensori,
  • servoscala,
  • piattaforme elevatrici.

L’agevolazione incentiva quindi l’eliminazione degli ostacoli verticali, ma non è questa l’unica novità prevista.

Si introduce l’obbligo di pagare le somme mediante bonifico parlante, al pari dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazione.

Per fruire del bonus fiscale, anche nella nuova versione ristretta prevista dal 1° gennaio 2024, il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 dovrà essere certificato da apposita asseverazione.

Sarà quindi necessaria l’attestazione di un tecnico abilitato ai fini di fruire della detrazione fiscale del 75 per cento.

Infine, dal 1 gennaio 2024, l’unica modalità di fruizione del bonus barriere architettoniche sarà l’indicazione in dichiarazione dei redditi e l’utilizzo della detrazione spettante nelle cinque quote previste