PUBBLICATO IL 17 Marzo 2023
Bonus edilizi. Blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura
Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 40, ha stabilito alcune importanti novità riguardanti la cessione dei crediti o lo sconto in fattura relativi ai bonus edilizi.
In particolare:
- a partire dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- le pubbliche amministrazioni non possono più acquisire i suddetti crediti d’imposta;
- il cessionario del credito può evitare la responsabilità solidale in presenza di determinate condizioni.
Blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura
La norma riguarda lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta derivanti da interventi relativi:
- all’efficientamento energetico degli edifici;
- al sisma bonus;
- al bonus facciate;
- all’installazione di panelli fotovoltaici;
- all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori.
Responsabilità solidale del cessionario
Il Decreto introduce importanti novità sul tema della responsabilità solidale che ha il cessionario che acquista il credito o il fornitore che applica lo sconto in fattura rispetto alla spettanza del credito stesso.
In particolare, è previsto che, ferme restando le ipotesi di dolo, non c’è concorso nella violazione e quindi responsabilità in solido da parte del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto se dimostrano di aver acquisito il credito d’imposta e sono in possesso della documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.
L’esclusione riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca.
In tal caso, è sufficiente che tali soggetti si facciano rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.
Inoltre, viene specificato che la mancanza della suddetta documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.