PUBBLICATO IL 7 Marzo 2022
Per i bonus edilizi, possibili due ulteriori cessioni dopo la prima
Il DL 13/2022 stabilisce che le due cessioni possono avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati”
È in vigore dal 26 febbraio 2022 il DL 25 febbraio 2022 n. 13, recante misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi e di altri crediti di imposta.
L’art. 1 comma 1 del DL 13/2022 abroga il comma 1 dell’art. 28 del DL 4/2022, il quale aveva a sua volta modificato il comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, vietando ogni ipotesi di cessione dei bonus edilizi successiva alla prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal fornitore.
Contestualmente, il comma 2 del medesimo art. 1 riscrive integralmente le lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, confermando che va “in soffitta” la disciplina ante DL 4/2022 che consentiva illimitate cessioni dei bonus edilizi a favore di qualsiasi cessionario, ma consentendo per lo meno, dopo la prima cessione “verso chiunque”, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, ulteriori due cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).
Ad esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un “soggetto non vigilato” (come un’altra impresa industriale o commerciale), il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un “soggetto vigilato”, con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest’ultimo a favore di altro “soggetto vigilato”.
Viene altresì inserito nell’art. 121 del DL 34/2020 un nuovo comma 1-quater che dispone la “targatura informatica” dei crediti di imposta, per consentire ai cessionari di poterne conoscere l’origine (mettendoli così nelle condizioni di non potersi sottrarre dall’obbligo di valutarne la “qualità” secondo la diligenza dovuta anche nei passaggi successivi al primo), con conseguente impossibilità di procedere a cessioni parziali, ma questa ulteriore novità troverà applicazione solo ai crediti di importi che sorgeranno nei cassetti fiscali a fronte di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.